Sentenza 30/1967 (ECLI:IT:COST:1967:30)
Massima numero 4547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  16/03/1967;  Decisione del  16/03/1967
Deposito del 22/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4546  4548  4549  4550


Titolo
SENT. 30/67 B. GIURISDIZIONE SPECIALI - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEL CARATTERE DELL'INDIPENDENZA - ART. 1 D.LEGISL. 12 APRILE 1945, N. 203 - CONTRASTO CON L'ART. 101, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE.

Testo
La Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, quale risulta composta in base all'art. 1 d.lgt. 12 aprile 1945, n. 203, non puo' essere considerata organo giurisdizionale indipendente. Infatti, come gia' nel Consiglio di prefettura, anche nella Giunta provinciale amministrativa la maggioranza e' formata da tre funzionari statali - il prefetto, in veste di presidente, e due appartenenti alla carriera prefettizia - i quali dipendono gerarchicamente dal potere esecutivo. Inoltre il prefetto, in sede locale, e' il principale strumento operativo del governo, dal quale puo' essere discrezionalmente collocato a disposizione o a riposo, mentre gli altri due funzionari sono a loro volta diretti dipendenti del prefetto e da lui vengono, caso per caso, designati a far parte della Giunta. Pertanto l'art. 1 d.lgt. 12 aprile 1945, n. 203 e' in contrasto con l'art. 101, comma secondo, della Costituzione. Cfr.: anche, S. n. 55/1966.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte