Sentenza 30/1967 (ECLI:IT:COST:1967:30)
Massima numero 4548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  16/03/1967;  Decisione del  16/03/1967
Deposito del 22/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4546  4547  4549  4550


Titolo
SENT. 30/67 C. GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEL CARATTERE DELL'IMPARZIALITA' - ART. 1 D.LGT. 12 APRILE 1945, N. 203 - CONTRASTO CON L'ART. 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

Testo
La Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, cosi' come risulta composta in base all'art. 1 d.lgt. 12 aprile 1945, n. 203, non puo' essere considerata organo giurisdizionale imparziale, in quanto e' possibile che la sua mancanza di indipendenza rispetto al governo, dovuta alla presenza, in essa, di tre funzionari statali a questo gerarchicamente subordinati, degeneri appunto in mancanza di imparzialita' per via delle materie che sono attribuite alla sua cognizione, tra le quali rientrano le controversie sulle elezioni amministrative, i provvedimenti delle amministrazioni locali autonome e persino i provvedimenti dell'autorita' governativa locale. Pertanto l'art. 1 d.lgt. 12 aprile 1945, n. 203 e' in contrasto con l'art. 108, comma secondo. della Costituzione. Cfr.: anche, S. n. 55/1966.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte