Sentenza 30/1967 (ECLI:IT:COST:1967:30)
Massima numero 4549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  16/03/1967;  Decisione del  16/03/1967
Deposito del 22/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4546  4547  4548  4550


Titolo
SENT. 30/67 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DECISIONE - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - NORMA OPERATIVA ANCHE IN IPOTESI DIVERSE DA QUELLA CUI SI RIFERISCE LA NORMA DICHIARATA ILLEGITTIMA.

Testo
L'art. 83, terzo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, che prevede la competenza della giunta provinciale amministrativa a conoscere dei ricorsi contro le decisioni dei consigli comunali in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali, impugnato insieme all'art. 1 del d.lgt. 12 maggio 1945, n. 230, che regola la composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, per contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, non va dichiarato incostituzionale, benche' tale dichiarazione vada emessa per l'altra norma oggetto dell'impugnazione, in quanto esso trova applicazione anche per altre giurisdizioni. Cfr.: S. n. 30/1967 E.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27