Sentenza 30/1967 (ECLI:IT:COST:1967:30)
Massima numero 4550
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  16/03/1967;  Decisione del  16/03/1967
Deposito del 22/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4546  4547  4548  4549


Titolo
SENT. 30/67 E. GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA - D.LGT. 12 APRILE 1945, N. 203, ART. 1 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON COMPORTA L'ILLEGITTIMITA' IN VIA CONSEGUENZIALE DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COMPETENZA DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE POICHE' SI APPLICANO AD ALTRE GIURISDIZIONI.

Testo
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 D.lgt.l. 12 aprile 1945, n. 203, relativo alla composizione della Giunta provinciale amministrativa, per contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, non va estesa in applicazioni riguardanti la competenza delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale e a quelle riguardanti la procedura davanti ad esse, poiche' tali disposizioni trovano applicazione anche per altre giurisdizioni - le prime per la Giunta giurisdizionale amministrativa per la Valle d'Aosta (art. 2 D.legsl. 15 novembre 1946, n. 367), le altre per quest'ultima e per i Tribunali regionali amministrativi di recente istituzione (rispettivamente, art. 5 D.lgsl.cit. e art. 83/11 T.U. 16 maggio 1960, n. 570, introdotto con l'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte