Sentenza 31/1967 (ECLI:IT:COST:1967:31)
Massima numero 4551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  16/03/1967;  Decisione del  16/03/1967
Deposito del 22/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4552


Titolo
SENT. 31/67 A. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DISCIPLINA "ORGANICA" DI UNA MATERIA - NON ESCLUDE LA POSSIBILITA' DI FARE RIFERIMENTO ANCHE A NORME PRECEDENTI - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162 - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 76 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Una legge delega, che imponga al legislatore delegato di disciplinare "organicamente" una determinata materia, non importa necessariamente ed in ogni caso il divieto di fare riferimento a norme precedenti, in quanto puo' bene essere organico un corpo di norme che richiamino in parte norme precedenti. Pertanto, il fatto che il D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, abbia dichiarato, negli artt. 117 e 118, di tener ferme alcune disposizioni della legge sulla repressione delle frodi nei prodotti agrari e del relativo regolamento nonche' le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, non costituisce vizio di non conformita' alla delega contenuta nella legge 9 ottobre 1964, n. 991, e quindi non determina violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte