Sentenza 32/1967 (ECLI:IT:COST:1967:32)
Massima numero 4553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  16/03/1967;  Decisione del  16/03/1967
Deposito del 22/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4554


Titolo
SENT. 32/67 A. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - TERMINE - COMPUTO A MESI - APPLICABILITA' DELL'ART. 155 DEL COD. PROC. CIVILE - FATTISPECIE - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162, IN MATERIA DI REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E COMMERCIO DEI MOSTI, VINI ED ACETI - TARDIVA EMANAZIONE RISPETTO AL TERMINE FISSATO CON LEGGE DELEGANTE 9 OTTOBRE 1964, N. 991 - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", sollevata in relazione all'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo della tardiva emanazione rispetto al termine di tre mesi fissato al Governo per l'esercizio del potere delegato della legge 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella G.U. il 28 ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre successivo, e' infondata. E cio' in quanto, in base alla comune e tradizionale applicazione del principio - che trova espressione precipua nell'art. 155 del c.p.c. - secondo cui se il termine e' fissato a mesi o ad anni si osserva il calendario comune, il termine di tre mesi, avendo avuto inizio nella fattispecie il giorno 12 novembre 1964, ebbe compimento nello stesso giorno 12 del mese in cui il termine di tre mesi venne a scadere, ossia il 12 febbraio dell'anno successivo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte