Ordinanza 34/1967 (ECLI:IT:COST:1967:34)
Massima numero 4557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
16/03/1967; Decisione del
16/03/1967
Deposito del 22/03/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 34/67. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162 CONCERNENTE "NORME PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI ED ACETI" - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 34/67. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162 CONCERNENTE "NORME PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI ED ACETI" - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108 lettere b e c del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", in relazione allo art. 2 della legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per aver la predetta norma comminato la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, e' manifestamente infondata essendo stata gia' risolta, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 14 del 1 febbraio 1967 e non essendo stati addotti motivi nuovi e diversi di illegittimita' atti a modificare la predetta pronuncia costituzionale.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108 lettere b e c del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", in relazione allo art. 2 della legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per aver la predetta norma comminato la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, e' manifestamente infondata essendo stata gia' risolta, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 14 del 1 febbraio 1967 e non essendo stati addotti motivi nuovi e diversi di illegittimita' atti a modificare la predetta pronuncia costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte