Ordinanza 36/1967 (ECLI:IT:COST:1967:36)
Massima numero 4559
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  16/03/1967;  Decisione del  16/03/1967
Deposito del 22/03/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 36/67. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE SICILIANA 20 LUGLIO 1966 RECANTE "PROVVEDIMENTI PER LA CELEBRAZIONE IN SICILIA DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELL'AUTONOMIA SICILIANA" - RINUNCIA DEL COMMISSARIO DELLO STATO AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - ESTINZIONE DEI GIUDIZIO.

Testo
Ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il giudizio principale di legittimita' costituzionale deve essere dichiarato estinto, con ordinanza pronunciata dalla corte in camera di consiglio se la parte che ha proposto il ricorso, vi ha successivamente rinunciato con dichiarazione accettata dall'altra parte. (Nella specie e' stato dichiarato estinto il giudizio principale di legittimita' costituzionale promosso dal Commissario dello Stato contro la Regione siciliana, avendo lo stesso Commissario depositato nella cancelleria della Corte l'atto di rinuncia accettato dal Presidente di detta Regione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 25