Sentenza 41/1967 (ECLI:IT:COST:1967:41)
Massima numero 4565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
17/03/1967; Decisione del
17/03/1967
Deposito del 04/04/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 41/67. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI ("ERGA OMNES") ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILI - CASSE EDILI - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 715 - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 41/67. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI ("ERGA OMNES") ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILI - CASSE EDILI - D.P.R. 9 MAGGIO 1961, N. 715 - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Le disposizioni degli accordi o contratti collettivi relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizie ed affini dalla costituzione delle casse edili non conseguono alle finalita' per l'adempimento delle quali e' stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non possono essere fatti valere obbligatoriamente nei confronti dei non iscritti alle associazioni che li hanno stipulati. E' conseguentemente illegittimo il D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole contenute nell'art. 11 del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di La Spezia, nonche' dell'accordo collettivo provinciale 30 settembre 1959, costitutivo della Cassa edile spezzina di mutualita' e di assistenza, e dell'accordo provinciale 2 ottobre 1959 per la costituzione della Cassa edile e per la redazione dello statuto e del regolamento della Cassa medesima, per violazione dello art. 76 Cost., con riferimento alla legge 14 luglio 1959, n. 741. Conforme: 129/1963.
Le disposizioni degli accordi o contratti collettivi relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie edilizie ed affini dalla costituzione delle casse edili non conseguono alle finalita' per l'adempimento delle quali e' stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non possono essere fatti valere obbligatoriamente nei confronti dei non iscritti alle associazioni che li hanno stipulati. E' conseguentemente illegittimo il D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole contenute nell'art. 11 del contratto collettivo di lavoro 2 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di La Spezia, nonche' dell'accordo collettivo provinciale 30 settembre 1959, costitutivo della Cassa edile spezzina di mutualita' e di assistenza, e dell'accordo provinciale 2 ottobre 1959 per la costituzione della Cassa edile e per la redazione dello statuto e del regolamento della Cassa medesima, per violazione dello art. 76 Cost., con riferimento alla legge 14 luglio 1959, n. 741. Conforme: 129/1963.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 14/07/1959
n. 741
art. 0