Sentenza 44/1967 (ECLI:IT:COST:1967:44)
Massima numero 4568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  12/04/1967;  Decisione del  12/04/1967
Deposito del 18/04/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4569  4570  4571  4572


Titolo
SENT. 44/67 A. SICILIA - COMPETENZA LEGISLATIVA - ART. 14, LETT. E DELLO STATUTO - MARCHI - NON RIENTRANO IN TALE MATERIA.

Testo
La disciplina dei marchi (assunto questo termine in un senso generico, comprensivo dei vari istituti designati dalla vigente legislazione con denominazioni molteplici, come quelle di marchi di imprese, marchi collettivi, denominazioni di origine, o denominazioni di provenienza, e con funzioni in parte diverse, e cioe' o prevalentemente di tutela dei produttori contro la concorrenza sleale, o invece di certificazione della qualita' del prodotto avente lo scopo, almeno in via principale, di garanzia del consumatore) non puo' che essere disposta in modo unitario, sul piano nazionale, anche per i riflessi che essa ha nel commercio internazionale e in quello comunitario, e quindi deve trovare regolamentazione esclusiva per opera delle autorita' statali. Ne consegue che tale disciplina non rientra nella materia affidata alla competenza legislativa della Regione siciliana dall'art. 14, lett. e dello Statuto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte