Sentenza 44/1967 (ECLI:IT:COST:1967:44)
Massima numero 4569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
12/04/1967; Decisione del
12/04/1967
Deposito del 18/04/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 44/67 B. SICILIA - RICHIESTA DI MARCHI DA PARTE DELLA REGIONE - CONDIZIONI DI VALIDITA'.
SENT. 44/67 B. SICILIA - RICHIESTA DI MARCHI DA PARTE DELLA REGIONE - CONDIZIONI DI VALIDITA'.
Testo
Non e' da escludere che la Regione siciliana, quale titolare dell'interesse voluto assicurare dall'art. 14, lett. e, Statuto, possa ritenersi abilitata a richiedere in nome proprio "brevetti per appositi marchi", ai sensi dell'art. 2 della legge 21 giugno 1942, n. 929, per poi concederne l'uso a produttori o commercianti.Ma la condizione necessaria perche' l'assunzione di tale compito possa avvenire validamente e' che la Regione agisca ponendosi su di un piano di assoluta parita' con qualsiasi altro ente o associazione. Ne consegue che la Regione e' priva di qualsiasi potere di coazione sui produttori per indurli a richiedere la protezione da essa organizzata; che l'attivita' da essa svolta deve conformarsi ad ogni specie di modalita' prescritte dalle leggi nazionali per ottenere la registrazione del marchio proposto; che non si potranno apportare modifiche alle denominazioni di prodotti tipici della stessa Regione i quali siano gia' oggetto di specifica protezione etc..
Non e' da escludere che la Regione siciliana, quale titolare dell'interesse voluto assicurare dall'art. 14, lett. e, Statuto, possa ritenersi abilitata a richiedere in nome proprio "brevetti per appositi marchi", ai sensi dell'art. 2 della legge 21 giugno 1942, n. 929, per poi concederne l'uso a produttori o commercianti.Ma la condizione necessaria perche' l'assunzione di tale compito possa avvenire validamente e' che la Regione agisca ponendosi su di un piano di assoluta parita' con qualsiasi altro ente o associazione. Ne consegue che la Regione e' priva di qualsiasi potere di coazione sui produttori per indurli a richiedere la protezione da essa organizzata; che l'attivita' da essa svolta deve conformarsi ad ogni specie di modalita' prescritte dalle leggi nazionali per ottenere la registrazione del marchio proposto; che non si potranno apportare modifiche alle denominazioni di prodotti tipici della stessa Regione i quali siano gia' oggetto di specifica protezione etc..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte