Sentenza 44/1967 (ECLI:IT:COST:1967:44)
Massima numero 4570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
12/04/1967; Decisione del
12/04/1967
Deposito del 18/04/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 44/67 C. SICILIA - MARCHI DI QUALITA' - ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI AD ESSI INERENTI - INTERPRETAZIONE.
SENT. 44/67 C. SICILIA - MARCHI DI QUALITA' - ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI AD ESSI INERENTI - INTERPRETAZIONE.
Testo
La legge regionale siciliana sul "marchio di qualita' e propaganda dei prodotti siciliani" nessun altro rilievo giuridico puo' assumere se non quello di predisporre, ai soli fini interni, le attivita' necessarie a rendere possibile la preservazione di una valida domanda per l'ottenimento di marchi collettivi. Pertanto le formule che in essa si leggono circa il potere dell'assessore di "autorizzare" l'applicazione del marchio, o di revocarlo, o di decidere i ricorsi avverso il rifiuto di autorizzazione o la revoca, riguardano facolta' esercitabili nei confronti di produttori che, per loro spontanea iniziativa, ovvero a far parte dell'organizzazione che fa capo all'ente titolare del marchio medesimo, e che sono tali da inerire ad ogni struttura organizzativa, comunque costituita, che persegue i fini di cui all'art. 2 della legge 21 giugno 1942, n. 929. Ove la legge impugnata sia cosi' intesa e' da dichiarare infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti di essa.
La legge regionale siciliana sul "marchio di qualita' e propaganda dei prodotti siciliani" nessun altro rilievo giuridico puo' assumere se non quello di predisporre, ai soli fini interni, le attivita' necessarie a rendere possibile la preservazione di una valida domanda per l'ottenimento di marchi collettivi. Pertanto le formule che in essa si leggono circa il potere dell'assessore di "autorizzare" l'applicazione del marchio, o di revocarlo, o di decidere i ricorsi avverso il rifiuto di autorizzazione o la revoca, riguardano facolta' esercitabili nei confronti di produttori che, per loro spontanea iniziativa, ovvero a far parte dell'organizzazione che fa capo all'ente titolare del marchio medesimo, e che sono tali da inerire ad ogni struttura organizzativa, comunque costituita, che persegue i fini di cui all'art. 2 della legge 21 giugno 1942, n. 929. Ove la legge impugnata sia cosi' intesa e' da dichiarare infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta nei confronti di essa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 116
Altri parametri e norme interposte