Sentenza 45/1967 (ECLI:IT:COST:1967:45)
Massima numero 4573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
12/04/1967; Decisione del
12/04/1967
Deposito del 18/04/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4574
Titolo
SENT. 45/67 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OGGETTO - LEGGI ED ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE - T.U. APPROVATO CON DECRETO 20 AGOSTO 1960 N. 3 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA - FORZA DI LEGGE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 45/67 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - OGGETTO - LEGGI ED ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE - T.U. APPROVATO CON DECRETO 20 AGOSTO 1960 N. 3 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA - FORZA DI LEGGE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Il T.U. approvato con decreto 20 agosto 1960 n. 3 del Presidente della Regione siciliana e' atto non avente forza di legge trattandosi di semplice compilazione o riproduzione non innovativa ne' ricettiva delle disposizioni in materia di elezioni comunali contenute nelle leggi dello Stato. E' pertanto inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 70 del citato T.U. in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Il T.U. approvato con decreto 20 agosto 1960 n. 3 del Presidente della Regione siciliana e' atto non avente forza di legge trattandosi di semplice compilazione o riproduzione non innovativa ne' ricettiva delle disposizioni in materia di elezioni comunali contenute nelle leggi dello Stato. E' pertanto inammissibile la questione incidentale di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 70 del citato T.U. in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 134
co. 1
Altri parametri e norme interposte