Sentenza 45/1967 (ECLI:IT:COST:1967:45)
Massima numero 4574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
12/04/1967; Decisione del
12/04/1967
Deposito del 18/04/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4573
Titolo
SENT. 45/67 B. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SOTTOSCRIZIONE DI PIU' DI UNA LISTA DI CANDIDATI - SANZIONE PENALE PIU' GRAVE DI QUELLA PREVISTA PER ANALOGO REATO IN RELAZIONE ALLE ELEZIONI POLITICHE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA.
SENT. 45/67 B. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SOTTOSCRIZIONE DI PIU' DI UNA LISTA DI CANDIDATI - SANZIONE PENALE PIU' GRAVE DI QUELLA PREVISTA PER ANALOGO REATO IN RELAZIONE ALLE ELEZIONI POLITICHE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA.
Testo
Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione comporta che a parita' di situazioni deve corrispondere parita' di trattamento, mentre trattamenti differenziati sono riservati a situazioni obbiettivamente diverse; spetta insindacabilmente al legislatore giudicare sulla parita' o diversita' delle situazioni, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza nonche' degli altri principi costituzionali. Il fatto che colui che commette reato sottoscrivendo piu' di una lista di candidature per le elezioni comunali sia punito con pena edittale piu' grave (reclusione fino a due anni e multa fino a l. 20.000 ex artt. 86 T.U. 5 aprile 1951 e 93 T.U. 16 maggio 1960 n. 570) di quella prevista per l'elettore che commetta la stessa infrazione in occasione delle elezioni politiche (reclusione fino a tre mesi ovvero multa sino a l. 10.000 ex art. 106 T.U. 30 marzo 1957 n. 361) non costituisce violazione del principio di eguaglianza poiche', accanto ai punti di accostamento che indubbiamente sussistono fra i detti reati, vi e' il dato ben cognito che le elezioni amministrative vengono realizzate in ambienti, circostanze, situazioni locali che ne caratterizzano la preparazione e l'andamento. Sussiste pertanto fra le dette fattispecie delittuose una qualche diversificazione che rende non irrazionale una normativa diversa per quanto riguarda la misura delle sanzioni. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 86 D.P.R. 5 aprile 1951 n. 203 e 93 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione comporta che a parita' di situazioni deve corrispondere parita' di trattamento, mentre trattamenti differenziati sono riservati a situazioni obbiettivamente diverse; spetta insindacabilmente al legislatore giudicare sulla parita' o diversita' delle situazioni, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza nonche' degli altri principi costituzionali. Il fatto che colui che commette reato sottoscrivendo piu' di una lista di candidature per le elezioni comunali sia punito con pena edittale piu' grave (reclusione fino a due anni e multa fino a l. 20.000 ex artt. 86 T.U. 5 aprile 1951 e 93 T.U. 16 maggio 1960 n. 570) di quella prevista per l'elettore che commetta la stessa infrazione in occasione delle elezioni politiche (reclusione fino a tre mesi ovvero multa sino a l. 10.000 ex art. 106 T.U. 30 marzo 1957 n. 361) non costituisce violazione del principio di eguaglianza poiche', accanto ai punti di accostamento che indubbiamente sussistono fra i detti reati, vi e' il dato ben cognito che le elezioni amministrative vengono realizzate in ambienti, circostanze, situazioni locali che ne caratterizzano la preparazione e l'andamento. Sussiste pertanto fra le dette fattispecie delittuose una qualche diversificazione che rende non irrazionale una normativa diversa per quanto riguarda la misura delle sanzioni. E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 86 D.P.R. 5 aprile 1951 n. 203 e 93 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte