Sentenza 46/1967 (ECLI:IT:COST:1967:46)
Massima numero 4575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  12/04/1967;  Decisione del  12/04/1967
Deposito del 18/04/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4576


Titolo
SENT. 46/67 A. PROCEDIMENTO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 231 - FACOLTA' DI SCELTA ATTRIBUITA AL PRETORE DI COMPIERE ATTI DI ISTRUZIONE SOMMARIA OVVERO DI EMETTERE IL DECRETO DI CITAZIONE PER IL GIUDIZIO IN BASE ALLE INDAGINI PRELIMINARI DI POLIZIA GIUDIZIARIA O ANCHE IN BASE A DENUNCIA O QUERELA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente legittimo, in riferimento al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., l'art. 231, primo comma, c.p.c., nella parte in cui attribuisce al pretore la potesta' di emettere il decreto di citazione per il giudizio senza compiere atti di istruzione sommaria. L'esercizio di detta potesta' non puo' ritenersi rimesso ad un indiscriminato apprezzamento, ma rientra, come tutte le facolta' attribuite al magistrato dall'ordinamento, nell'ambito del potere-dovere del giudice di provvedere a seguito della valutazione delle varie fattispecie, restando pur sempre condizionato da esigenze obiettive di giustizia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte