Sentenza 46/1967 (ECLI:IT:COST:1967:46)
Massima numero 4576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  12/04/1967;  Decisione del  12/04/1967
Deposito del 18/04/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4575


Titolo
SENT. 46/67 B. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24 - INTERPRETAZIONE - NECESSITA' DI ARMONIZZARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO CON I VARI TIPI DI PROCEDIMENTO - POSSIBILITA' DI RINVIARE ALLA FASE DIBATTIMENTALE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - FATTISPECIE - GIUDIZIO PENALE PER DECRETO.

Testo
L'art. 24, secondo comma, Cost., non vieta che l'esercizio del diritto di difesa sia armonizzato con i vari tipi di procedimento compresi nel sistema processuale vigente. E' in particolare compatibile col detto principio costituzionale di differimento, alla fase dibattimentale, dello svolgimento del diritto di difesa nell'ipotesi, preveduta dall'art. 398 c.p.p., in cui il pretore emetta il decreto di citazione per il dibattimento senza procedere al compimento di atti di istruzione sommaria ed alla preventiva contestazione del fatto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte