Sentenza 47/1967 (ECLI:IT:COST:1967:47)
Massima numero 4577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  12/04/1967;  Decisione del  12/04/1967
Deposito del 18/04/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4578


Titolo
SENT. 47/67 A. BILANCIO - COSTITUZIONE ART. 81 - OBBLIGO DI COPERTURA - SUSSISTENZA RISPETTO AD ESERCIZI FUTURI - ATTUAZIONE DELLA COPERTURA MEDIANTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE O MEDIANTE FONDI GIA' ESISTENTI O ENTRATE GIA' PREVISTE - NECESSITA' DI INDICAZIONE NELLA LEGGE SOSTANZIALE - APPLICABILITA' DELL'OBBLIGO DI COPERTURA ANCHE ALLE LEGGI REGIONALI.

Testo
L'obbligo di provvedere alla copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sussiste, anche per le leggi regionali, non solo per le nuove o maggiori spese relative alla spese in corso, ma anche per quelle afferenti agli esercizi futuri. Tale obbligo non comporta la necessita' di introdurre in ogni caso nuove o maggiori entrate, ben potendo il legislatore ricorrere a fondi gia' esistenti o entrate gia' previste. Deve pero' essere sempre la legge sostanziale a indicare i mezzi di copertura per far fronte alle nuove o maggiori spese.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte