Sentenza 47/1967 (ECLI:IT:COST:1967:47)
Massima numero 4578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
12/04/1967; Decisione del
12/04/1967
Deposito del 18/04/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4577
Titolo
SENT. 47/67 B. REGIONE SICILIANA - ISTRUZIONE - SCUOLA MAGISTRALE ORTOFRENICA DI CATANIA - SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE CON LEGGE REG. APPROVATA IL 7 LUGLIO 1966 - OMESSA INDICAZIONE FONDI COPERTURA MAGGIORI SPESE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 47/67 B. REGIONE SICILIANA - ISTRUZIONE - SCUOLA MAGISTRALE ORTOFRENICA DI CATANIA - SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE CON LEGGE REG. APPROVATA IL 7 LUGLIO 1966 - OMESSA INDICAZIONE FONDI COPERTURA MAGGIORI SPESE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittima, in riferimento all'articolo 81 della Costituzione, la legge approvata dall'Assemblea reg.sic. nella seduta del 7 luglio 1966 contenente "Norme relative al personale direttivo, di segreteria e di servizio della scuola magistrale ortofrenica di Catania istituita con legge reg. 4 aprile 1955, n. 33 e successivo D. P. Reg. sic. 1 dicembre 1959, n. 10". Tale legge concernente la sistemazione in ruolo, mediante concorso interno, del personale della scuola, comporta un maggior onere finanziario (per il piu' elevato trattamento economico previsto per il direttore - art. 2; per la valutazione per intero di servizi civili e combattentistici precedentemente prestati - art. 4) di cui si trova conferma nei lavori preparatori e che la stessa Regione riconosce, sia pure con riferimento ai soli esercizi futuri, senza nulla disporre in ordine al modo di fronteggiare l'aumento di spesa che dall'applicazione della legge necessariamente e direttamente derivera'. La mancata indicazione dei mezzi per far fronte alle nuove e maggiori spese comporta quindi l'incostituzionalita' della legge regionale.
E' costituzionalmente illegittima, in riferimento all'articolo 81 della Costituzione, la legge approvata dall'Assemblea reg.sic. nella seduta del 7 luglio 1966 contenente "Norme relative al personale direttivo, di segreteria e di servizio della scuola magistrale ortofrenica di Catania istituita con legge reg. 4 aprile 1955, n. 33 e successivo D. P. Reg. sic. 1 dicembre 1959, n. 10". Tale legge concernente la sistemazione in ruolo, mediante concorso interno, del personale della scuola, comporta un maggior onere finanziario (per il piu' elevato trattamento economico previsto per il direttore - art. 2; per la valutazione per intero di servizi civili e combattentistici precedentemente prestati - art. 4) di cui si trova conferma nei lavori preparatori e che la stessa Regione riconosce, sia pure con riferimento ai soli esercizi futuri, senza nulla disporre in ordine al modo di fronteggiare l'aumento di spesa che dall'applicazione della legge necessariamente e direttamente derivera'. La mancata indicazione dei mezzi per far fronte alle nuove e maggiori spese comporta quindi l'incostituzionalita' della legge regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte