Sentenza 48/1967 (ECLI:IT:COST:1967:48)
Massima numero 4582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  12/04/1967;  Decisione del  12/04/1967
Deposito del 18/04/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4579  4580  4581


Titolo
SENT. 48/67 D. PROCESSO PENALE - RINNOVAMENTO DEL GIUDIZIO - COD. PEN., ART. 11, PRIMO COMMA - VIOLAZIONE DELL'ART. 10, PRIMO COMMA, COST., NEL PRESUPPOSTO CHE IL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM COSTITUISCA NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 11, primo comma, del codice penale - in quanto esso dispone dover essere giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero, chiunque, cittadino o straniero, ha commesso un reato nel territorio dello Stato - sollevata per contrasto rispetto all'art. 10, primo comma, della Costituzione nel presupposto che il principio del ne bis in idem costituisca una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta, cui debba conformarsi l'ordinamento giuridico italiano.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte