Sentenza 56/2020 (ECLI:IT:COST:2020:56)
Massima numero 42166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  26/02/2020;  Decisione del  26/02/2020
Deposito del 26/03/2020; Pubblicazione in G. U. 01/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  42159  42160  42161  42162  42163  42164  42165  42167  42168  42169  42170  42171  42172  42173


Titolo
Trasporto pubblico - Trasporto locale non di linea (in particolare, noleggio con conducente: NCC) - Obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di NCC presso le rimesse, con ritorno alle stesse - Violazione dei limiti di proporzionalità e adeguatezza posti all'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti di adeguatezza e della proporzionalità da rispettare nell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 10-bis, comma 1, lett. e), del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 21 del 1992, prevedendo l'obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di NCC presso le rimesse, con ritorno alle stesse. Il rigido vincolo imposto dalla norma impugnata dalla Regione Calabria - derogabile nei limitati casi previsti al nuovo comma 4-bis dell'art. 11 della legge n. 21 del 1992 e al comma 9 dell'art. 10-bis - si risolve in un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, in quanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa "a vuoto" prima di iniziare un nuovo servizio. La prescrizione risulta anche sproporzionata - nonostante tale carattere sia attenuato rispetto alla previgente disciplina, più restrittiva - rispetto all'obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un'utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della stretta necessità, considerato l'obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e quello, previsto all'art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse (o dei pontili d'attracco). Neppure è individuabile un inscindibile nesso funzionale tra il ritorno alla rimessa e le modalità di richiesta o di prenotazione del servizio presso la rimessa o la sede anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, perché la necessità di ritornare ogni volta alla sede o alla rimessa per raccogliere le richieste o le prenotazioni colà effettuate può essere evitata, senza che per questo si creino interferenze con il servizio di piazza, proprio grazie alla possibilità, introdotta dalla stessa normativa statale in esame, di utilizzare gli strumenti tecnologici.

Il principio di proporzionalità tanto più deve trovare rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni fra Stato e Regioni, quanto più la previsione statale comporti una significativa compressione dell'autonomia regionale; il test di proporzionalità richiede pertanto di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi. (Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018 e n. 272 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  14/12/2018  n. 135  art. 10  co. 1

legge  11/02/2019  n. 12  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte