Sentenza 49/1967 (ECLI:IT:COST:1967:49)
Massima numero 4584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  12/04/1967;  Decisione del  12/04/1967
Deposito del 24/04/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4583  4585


Titolo
SENT. 49/67 B. LEGGI - LEGGI DI SPESA - INDICAZIONE DEI MEZZI PER FARVI FRONTE - CAPITOLO DI SPESA ISCRITTO IN BILANCIO PER MEMORIA - INIDONEITA' - ILLEGITTIMITA' DELLA LEGGE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 81, QUARTO COMMA, COST.

Testo
Il capitolo 141, iscritto "per memoria", senza indicazione di somma, nel bilancio regionale siciliano 1966, e menzionato nella legge 25 maggio 1966 recante nuovi provvedimenti a favore del grano duro quale mezzo di copertura delle spese relative, riflette una mera annotazione contabile sprovvista di un contenuto finanziario sostanziale attuale. La legge regionale suddetta, e' pertanto costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte