Sentenza 49/1967 (ECLI:IT:COST:1967:49)
Massima numero 4585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  12/04/1967;  Decisione del  12/04/1967
Deposito del 24/04/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4583  4584


Titolo
SENT. 49/67 C. LEGGI - LEGGI DI SPESA - SUBORDINAZIONE DI FATTO DELLA SPESA ALLA EFFETTIVA DISPONIBILITA' NEL CAPITOLO ISCRITTO PER MEMORIA - IRRILEVANZA.

Testo
L'eventuale subordinazione di fatto della concreta erogazione delle spese previste da una legge alla effettiva disponibilita' di cui al capitolo di bilancio iscritto solo per memoria e senza indicazione di somma, menzionato nella legge come mezzo di copertura, attiene in definitiva al modo concreto di far fronte alla spesa e costituisce questione del tutto diversa da quella in considerazione in sede di giudizio di legittimita' costituzionale per violazione del quarto comma dell'art. 81 della Costituzione che comporta una valutazione circa la corrispondenza della legge ai precetti costituzionali necessariamente indipendente dalla successiva fase di attuazione materiale della legge medesima. Pertanto la circostanza di fatto suddetta non vale ad escludere la inidoneita' della copertura e la illegittimita' costituzionale della legge cui si riferisce per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte