Sentenza 50/1967 (ECLI:IT:COST:1967:50)
Massima numero 4586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  12/04/1967;  Decisione del  12/04/1967
Deposito del 24/04/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4587  4588  4589  4590  4591


Titolo
SENT. 50/67 A. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ERRATA INDICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CHE SI ASSUME VIOLATA - POSSIBILITA' DI INDIVIDUARE LE DISPOSIZIONI APPROPRIATE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' inammissibile, per pretesa insufficiente indicazione del precetto costituzionale del quale si denuncia la violazione, la questione di legittimita' proposta in via incidentale con un'ordinanza che, malgrado l'espressa indicazione di una disposizione non appropriata, intenda riferirsi ad un principio costituzionale chiaramente desumibile dall'intero contesto dell'ordinanza stessa, anche perche' questa riproduce deduzioni della parte nel giudizio "a quo", che correttamente, a suo tempo, aveva individuato quel principio. (Nella specie era stato impugnato l'art. 40 del vigente T.U. sulla caccia, il quale attribuisce al comitato provinciale della caccia il potere di concedere permessi in deroga al generale divieto legislativo di detenzione di capi vivi di certe specie di selvaggina, per il fatto che la disposizione, come aveva osservato la difesa dell'imputato, non fissa ne' limiti, ne' criteri direttivi al potere cosi' conferito a una autorita' amministrativa: tuttavia era stato richiamato l'art. 76 della Costituzione, che riguarda il diverso caso della delega di poteri legislativi, in luogo degli artt. 41 e 42 della Costituzione, invocati, invece, dalla difesa e considerati da alcune sentenze della Corte costituzionale citate dall'ordinanza stessa a conforto della propria motivazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23