Sentenza 50/1967 (ECLI:IT:COST:1967:50)
Massima numero 4587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
12/04/1967; Decisione del
12/04/1967
Deposito del 24/04/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 50/67 B. CACCIA - ART. 40 PRIMO COMMA, T.U. SULLA CACCIA - DIVIETO DI DETENERE ALCUNE SPECIE DI SELVAGGINA, SENZA IL PERMESSO DEL COMITATO PROVINCIALE DELLA CACCIA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 50/67 B. CACCIA - ART. 40 PRIMO COMMA, T.U. SULLA CACCIA - DIVIETO DI DETENERE ALCUNE SPECIE DI SELVAGGINA, SENZA IL PERMESSO DEL COMITATO PROVINCIALE DELLA CACCIA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
Testo
Il primo comma dell'art. 40 del T.U. sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), secondo il quale "salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura, e' fatto divieto di detenere lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia", non contrasta col principio costituzionale, di cui agli artt. 41 e 42 della Costituzione, che vieta di conferire alla autorita' amministrativa poteri di incidenza sull'attivita' economica e sulla proprieta' privata, senza fissarne i limiti e i fondamentali criteri di applicazione. Infatti, da un lato il carattere derogatorio che e' proprio del potere conferito al Comitato, dall'altro le finalita' che la norma si propone di perseguire - tutela del patrimonio faunistico nazionale e specialmente di alcuni animali, appartenenti alla selvaggina stanziale protetta - comportano che il potere in questione, enunciato e specificato dalla legge, sia tutt'altro che illimitatamente discrezionale e che i permessi in cui esso si estrinseca debbano essere motivati, onde non si sottraggono, anche nella sostanza, al sindacato di legittimita'.
Il primo comma dell'art. 40 del T.U. sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), secondo il quale "salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura, e' fatto divieto di detenere lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia", non contrasta col principio costituzionale, di cui agli artt. 41 e 42 della Costituzione, che vieta di conferire alla autorita' amministrativa poteri di incidenza sull'attivita' economica e sulla proprieta' privata, senza fissarne i limiti e i fondamentali criteri di applicazione. Infatti, da un lato il carattere derogatorio che e' proprio del potere conferito al Comitato, dall'altro le finalita' che la norma si propone di perseguire - tutela del patrimonio faunistico nazionale e specialmente di alcuni animali, appartenenti alla selvaggina stanziale protetta - comportano che il potere in questione, enunciato e specificato dalla legge, sia tutt'altro che illimitatamente discrezionale e che i permessi in cui esso si estrinseca debbano essere motivati, onde non si sottraggono, anche nella sostanza, al sindacato di legittimita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte