Sentenza 50/1967 (ECLI:IT:COST:1967:50)
Massima numero 4588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
12/04/1967; Decisione del
12/04/1967
Deposito del 24/04/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 50/67 C. CACCIA - ESERCIZIO DELLA CACCIA - NATURA DI DIRITTO SOGGETTIVO - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' DI DISCIPLINARE L'ACQUISTO DELLA SELVAGGINA - DIVIETO DI DETENERE ALCUNE SPECIE DI SELVAGGINA - ART. 40 PRIMO COMMA, T.U. SULLA CACCIA - CONTRASTO CON L'ART. 42, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 50/67 C. CACCIA - ESERCIZIO DELLA CACCIA - NATURA DI DIRITTO SOGGETTIVO - ESCLUSIONE - POSSIBILITA' DI DISCIPLINARE L'ACQUISTO DELLA SELVAGGINA - DIVIETO DI DETENERE ALCUNE SPECIE DI SELVAGGINA - ART. 40 PRIMO COMMA, T.U. SULLA CACCIA - CONTRASTO CON L'ART. 42, SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
Testo
L'esercizio della caccia e percio' l'acquisto della selvaggina attraverso la caccia non rappresentano nel nostro ordinamento estrinsecazione di diritti garantiti della Costituzione. In particolare, poiche' l'art. 42, secondo comma, di questa, demanda alla legge il compito di stabilire il regime di appartenenza e i modi di acquisto dei beni, non urta contro tale precetto la legislazione sulla caccia, allorche' disciplina in quali situazioni e a quali condizioni la selvaggina - che prima della cattura e' res nullius e percio' non forma oggetto di proprieta' - possa esser fatta propria dai singoli. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40, primo comma, del T.U. sulla caccia, che fa divieto di detenere "salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura... lepri, starne, pernici rosse, pernice sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia".
L'esercizio della caccia e percio' l'acquisto della selvaggina attraverso la caccia non rappresentano nel nostro ordinamento estrinsecazione di diritti garantiti della Costituzione. In particolare, poiche' l'art. 42, secondo comma, di questa, demanda alla legge il compito di stabilire il regime di appartenenza e i modi di acquisto dei beni, non urta contro tale precetto la legislazione sulla caccia, allorche' disciplina in quali situazioni e a quali condizioni la selvaggina - che prima della cattura e' res nullius e percio' non forma oggetto di proprieta' - possa esser fatta propria dai singoli. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40, primo comma, del T.U. sulla caccia, che fa divieto di detenere "salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura... lepri, starne, pernici rosse, pernice sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
co. 2
Altri parametri e norme interposte