Sentenza 50/1967 (ECLI:IT:COST:1967:50)
Massima numero 4589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  12/04/1967;  Decisione del  12/04/1967
Deposito del 24/04/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4586  4587  4588  4590  4591


Titolo
SENT. 50/67 D. CACCIA - DIVIETO DI DETENERE ALCUNE SPECIE DI SELVAGGINA - ART. 40, PRIMO COMMA, T.U. SULLA CACCIA - TUTELA DI INTERESSI NAZIONALI - CONTRASTO CON L'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 41 della Costituzione, se assicura la liberta' della iniziativa privata, dispone che essa non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale. Non e' pertanto in contrasto con tale principio, la norma dell'art. 40, primo comma, T.U. sulla caccia, che, per far fronte ad interessi della comunita' nazionale, fa divieto di detenere "salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura.... lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte