Sentenza 50/1967 (ECLI:IT:COST:1967:50)
Massima numero 4590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  12/04/1967;  Decisione del  12/04/1967
Deposito del 24/04/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4586  4587  4588  4589  4591


Titolo
SENT. 50/67 E. CACCIA - POSSIBILITA' DI DESUMERE DALL'ART. 40 DEL T.U. SULLA CACCIA, UN DIVIETO DI TRASFERIRE, SENZA AUTORIZZAZIONE, DETERMINATE SPECIE DI SELVAGGINA - CONTRASTO CON ART. 42, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.

Testo
Poiche' in base all'art. 42, secondo comma, della Costituzione, e' consentito alla legge di imporre limiti alla proprieta' privata al fine di assicurare la funzione sociale, sarebbe da ritenere in armonia con tale principio il divieto fatto ai proprietari, di trasferire a persone non autorizzate i capi di selvaggina vivi illegittimamente posseduti, se esso dovesse considerarsi inerente all'art. 40, primo comma, T.U. sulla caccia, secondo il quale "salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura, e' fatto divieto di detenere lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte