Sentenza 50/1967 (ECLI:IT:COST:1967:50)
Massima numero 4591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
12/04/1967; Decisione del
12/04/1967
Deposito del 24/04/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 50/67 F. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LEGGE ATTRIBUTIVA ALLA P.A.DI POTERI DISCREZIONALI CHE ALLARGANO O RESTRINGONO LA SFERA DI AZIONE DEI SINGOLI NEI CAMPI IN CUI COSTORO NON VANTANO DIRITTI SOGGETTIVI - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE: T.U. PER LA CACCIA 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 40, PRIMO COMMA - POTERE RICONOSCIUTO AI COMITATI PROVINCIALI DI CONCEDERE PERMESSI IN DEROGA AL GENERALE DIVIETO DI DETENERE ALCUNE SPECIE DI SELVAGGINA STANZIALE PROTETTA.
SENT. 50/67 F. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LEGGE ATTRIBUTIVA ALLA P.A.DI POTERI DISCREZIONALI CHE ALLARGANO O RESTRINGONO LA SFERA DI AZIONE DEI SINGOLI NEI CAMPI IN CUI COSTORO NON VANTANO DIRITTI SOGGETTIVI - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - FATTISPECIE: T.U. PER LA CACCIA 5 GIUGNO 1939, N. 1016, ART. 40, PRIMO COMMA - POTERE RICONOSCIUTO AI COMITATI PROVINCIALI DI CONCEDERE PERMESSI IN DEROGA AL GENERALE DIVIETO DI DETENERE ALCUNE SPECIE DI SELVAGGINA STANZIALE PROTETTA.
Testo
Nei campi istituzionalmente non aperti alle libere determinazioni dei singoli, e cioe' nei campi nei quali questi non hanno da vantare diritti soggettivi, non puo' essere considerata incostituzionale una legge, la quale, nell'ammettere l'espansione dell'agire privato con l'assenso dell'autorita' amministrativa, conferisca a questa poteri discrezionali, tanto per allargare, come per restringere la sfera d'azione dei singoli. Pertanto, si sottrae a censura di incostituzionalita' il potere, conferito dall'art. 40, primo comma, t.u. sulla caccia, ai comitati provinciali di concedere permessi in deroga al generale divieto di detenere alcune specie di selvaggina stanziale protetta. Cio', a prescindere dal problema se, li dove esista, il principio della riserva di legge, oltre all'esclusione della possibilita' che una legge conferisca all'autorita' amministrativa poteri di incidenza non sufficientemente delimitati nel campo dei diritti dei singoli, comporti altresi' l'esclusione della possibilita' di conferire poteri amministrativi discrezionali ordinati a dispensare i singoli dal sottostare ad incidenze operate direttamente dalla legge nella sfera dei loro diritti.
Nei campi istituzionalmente non aperti alle libere determinazioni dei singoli, e cioe' nei campi nei quali questi non hanno da vantare diritti soggettivi, non puo' essere considerata incostituzionale una legge, la quale, nell'ammettere l'espansione dell'agire privato con l'assenso dell'autorita' amministrativa, conferisca a questa poteri discrezionali, tanto per allargare, come per restringere la sfera d'azione dei singoli. Pertanto, si sottrae a censura di incostituzionalita' il potere, conferito dall'art. 40, primo comma, t.u. sulla caccia, ai comitati provinciali di concedere permessi in deroga al generale divieto di detenere alcune specie di selvaggina stanziale protetta. Cio', a prescindere dal problema se, li dove esista, il principio della riserva di legge, oltre all'esclusione della possibilita' che una legge conferisca all'autorita' amministrativa poteri di incidenza non sufficientemente delimitati nel campo dei diritti dei singoli, comporti altresi' l'esclusione della possibilita' di conferire poteri amministrativi discrezionali ordinati a dispensare i singoli dal sottostare ad incidenze operate direttamente dalla legge nella sfera dei loro diritti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte