Sentenza 51/1967 (ECLI:IT:COST:1967:51)
Massima numero 4592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
12/04/1967; Decisione del
12/04/1967
Deposito del 24/04/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 51/67. LAVORO - MODIFICAZIONE PER LEGGE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LIMITI - DISCIPLINA CHE IMPONE AL LAVORATORE PRESTAZIONI DI UN CERTO TIPO NEGANDO NEL CONTEMPO I VANTAGGI A QUESTE COLLEGATI. LAVORO - FERROVIE ESERCITATE IN REGIME DI CONCESSIONE - ASSUNTORIE - LEGGE 3 FEBBRAIO 1965, N. 14 - NON VIOLA GLI ARTT. 35, PRIMO COMMA, 36, 38 E 41, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 51/67. LAVORO - MODIFICAZIONE PER LEGGE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LIMITI - DISCIPLINA CHE IMPONE AL LAVORATORE PRESTAZIONI DI UN CERTO TIPO NEGANDO NEL CONTEMPO I VANTAGGI A QUESTE COLLEGATI. LAVORO - FERROVIE ESERCITATE IN REGIME DI CONCESSIONE - ASSUNTORIE - LEGGE 3 FEBBRAIO 1965, N. 14 - NON VIOLA GLI ARTT. 35, PRIMO COMMA, 36, 38 E 41, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non puo' essere tacciata d'illegittimita' costituzionale una legge per il solo fatto che regoli un rapporto di lavoro in modo diverso da come era disciplinato precendentemente: essa puo' mutarne radicalmente il contenuto sia che cio' porti l'interprete a qualificare sotto altro tipo il rapporto sia che lo costringa a vederne uno di tipo misto. Ne si puo' dire che certe prestazioni abbiano per natura la caratteristica del rapporto di lavoro subordinato, si' che una diversa regolamentazione legislativa appaia di per se' violatrice dei principi costituzionali: il tipo del rapporto giuridico non e' necessariamente quello che viene imposto da una certa concezione o da una determinata prassi economico-sociale, ma quello che risulta dalla disciplina a cui il legislatore, nell'esercizio del suo potere politico, lo ha voluto piegare. La violazione di norme costituzionali puo' derivare da una disciplina talmente ibrida che, mentre al lavoratore si impongono prestazioni d'un certo tipo, gli si neghino i vantaggi ad esse collegati . Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 3 febbraio 1965, n. 14, recante norme sulla "regolamentazione delle assuntorie nelle ferrovie esercitate in regime di concessioni", proposta con la motivazione che essa, trasformando un rapporto di lavoro subordinato in rapporto di lavoro autonomo, sottrarrebbe agli assuntori di stazioni e di passaggi a livello una parte dei diritti garantiti ai lavoratori subordinati dagli artt. 35, primo comma, 36, 38 e 41, secondo comma, della Costituzione. Ai fini della risoluzione della questione non e' necessario che si esamini il problema se il rapporto di lavoro disciplinato dalla legge n. 14 del 1965 sia da qualificarsi come lavoro autonomo o subordinato oppure misto. L'importante e' che essa, sottoponendo gli assuntori o i coadiutori ad oneri tipici del lavoro subordinato, non tolga loro alcuni dei diritti che vi sono costituzionalmente connessi. Sotto questo aspetto sono da considerare le disposizioni riguardanti la responsabilita' dell'assuntore per l'operato e per la tutela, segnatamente previdenziale ed assistenziale, dei propri coadiutori (art. 4 e 8 della legge). La circostanza che il lavoratore subordinato risponda del comportamento di un altro lavoratore (tanto piu' se assunto da lui) non e' rara ne' abnorme; ne' e' un onere che avvilisce la personalita' dell'uno o dell'altro, o che sia sproporzionato al compenso a cui l'assuntore ha diritto (art. 35, 36 Cost.): compenso, del quale la legge non da' misura, ma garantisce l'adeguatezza (art. 7), e che percio' non abbandona all'arbitrio del concessionario, ma ne esige la determinazione in primo luogo, col mezzo degli accordi collettivi. Ne' l'obbligo di previdenza e di assistenza verso i propri coadiutori viene ad appesantire eccessivamente la posizione dell'assuntore, poiche' i contributi assicurativi sono pagati dal concessionario, e siccome tanto l'assuntore che il coadiutore sono assicurati a spese dello stesso concessionario, neppure l'art. 38 e' colpito dalla legge denunziata. Il fatto che un lavoratore (l'assuntore) sia trattato o considerato in qualche modo come datore di lavoro di chi svolge analoghe funzioni (coadiutore) non importa offesa alla dignita' umana, la quale puo' essere invece offesa dalla esiguita' della retribuzione o dalla sconvenienza o durezza del luogo o delle condizioni di lavoro, non per l'esistenza di per se di un rapporto di preminenza fra lavoratore e lavoratore o di un certo grado di responsabilita' dell'uno per l'operato o nei confronti dell'altro, ne' dalla semplice qualifica del primo come datore di lavoro del secondo.
Non puo' essere tacciata d'illegittimita' costituzionale una legge per il solo fatto che regoli un rapporto di lavoro in modo diverso da come era disciplinato precendentemente: essa puo' mutarne radicalmente il contenuto sia che cio' porti l'interprete a qualificare sotto altro tipo il rapporto sia che lo costringa a vederne uno di tipo misto. Ne si puo' dire che certe prestazioni abbiano per natura la caratteristica del rapporto di lavoro subordinato, si' che una diversa regolamentazione legislativa appaia di per se' violatrice dei principi costituzionali: il tipo del rapporto giuridico non e' necessariamente quello che viene imposto da una certa concezione o da una determinata prassi economico-sociale, ma quello che risulta dalla disciplina a cui il legislatore, nell'esercizio del suo potere politico, lo ha voluto piegare. La violazione di norme costituzionali puo' derivare da una disciplina talmente ibrida che, mentre al lavoratore si impongono prestazioni d'un certo tipo, gli si neghino i vantaggi ad esse collegati . Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 3 febbraio 1965, n. 14, recante norme sulla "regolamentazione delle assuntorie nelle ferrovie esercitate in regime di concessioni", proposta con la motivazione che essa, trasformando un rapporto di lavoro subordinato in rapporto di lavoro autonomo, sottrarrebbe agli assuntori di stazioni e di passaggi a livello una parte dei diritti garantiti ai lavoratori subordinati dagli artt. 35, primo comma, 36, 38 e 41, secondo comma, della Costituzione. Ai fini della risoluzione della questione non e' necessario che si esamini il problema se il rapporto di lavoro disciplinato dalla legge n. 14 del 1965 sia da qualificarsi come lavoro autonomo o subordinato oppure misto. L'importante e' che essa, sottoponendo gli assuntori o i coadiutori ad oneri tipici del lavoro subordinato, non tolga loro alcuni dei diritti che vi sono costituzionalmente connessi. Sotto questo aspetto sono da considerare le disposizioni riguardanti la responsabilita' dell'assuntore per l'operato e per la tutela, segnatamente previdenziale ed assistenziale, dei propri coadiutori (art. 4 e 8 della legge). La circostanza che il lavoratore subordinato risponda del comportamento di un altro lavoratore (tanto piu' se assunto da lui) non e' rara ne' abnorme; ne' e' un onere che avvilisce la personalita' dell'uno o dell'altro, o che sia sproporzionato al compenso a cui l'assuntore ha diritto (art. 35, 36 Cost.): compenso, del quale la legge non da' misura, ma garantisce l'adeguatezza (art. 7), e che percio' non abbandona all'arbitrio del concessionario, ma ne esige la determinazione in primo luogo, col mezzo degli accordi collettivi. Ne' l'obbligo di previdenza e di assistenza verso i propri coadiutori viene ad appesantire eccessivamente la posizione dell'assuntore, poiche' i contributi assicurativi sono pagati dal concessionario, e siccome tanto l'assuntore che il coadiutore sono assicurati a spese dello stesso concessionario, neppure l'art. 38 e' colpito dalla legge denunziata. Il fatto che un lavoratore (l'assuntore) sia trattato o considerato in qualche modo come datore di lavoro di chi svolge analoghe funzioni (coadiutore) non importa offesa alla dignita' umana, la quale puo' essere invece offesa dalla esiguita' della retribuzione o dalla sconvenienza o durezza del luogo o delle condizioni di lavoro, non per l'esistenza di per se di un rapporto di preminenza fra lavoratore e lavoratore o di un certo grado di responsabilita' dell'uno per l'operato o nei confronti dell'altro, ne' dalla semplice qualifica del primo come datore di lavoro del secondo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 41
co. 2
Altri parametri e norme interposte