Sentenza 52/1967 (ECLI:IT:COST:1967:52)
Massima numero 4594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
12/04/1967; Decisione del
12/04/1967
Deposito del 24/04/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4593
Titolo
SENT. 52/67 B. SICUREZZA PUBBLICA - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 15 - MANCATA COMPARIZIONE SU INVITO DELL'AUTORITA' ED ACCOMPAGNAMENTO PER MEZZO DELLA FORZA PUBBLICA - NON VIOLA LA LIBERTA' PERSONALE MA SANZIONA LA DISOBBEDIENZA AD UN ORDINE LEGITTIMO DELL'AUTORITA' EX ART. 650 CODICE PENALE - FONDAMENTO NELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 52/67 B. SICUREZZA PUBBLICA - T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 15 - MANCATA COMPARIZIONE SU INVITO DELL'AUTORITA' ED ACCOMPAGNAMENTO PER MEZZO DELLA FORZA PUBBLICA - NON VIOLA LA LIBERTA' PERSONALE MA SANZIONA LA DISOBBEDIENZA AD UN ORDINE LEGITTIMO DELL'AUTORITA' EX ART. 650 CODICE PENALE - FONDAMENTO NELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 15 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in relazione all'art. 13 della Costituzione. Alla base della legittimita' della norma impugnata c'e', infatti, il dovere del cittadino di collaborare con l'autorita' di polizia per la prevenzione e la repressione dei reati, per la sicurezza e la pubblica tranquillita': dovere che, ove occorresse, trova la sua fonte nell'art. 23 della Costituzione, che consente di imporre prestazioni personali e patrimoniali in base alla legge. Ne' si puo' dire che la facolta' riconosciuta all'autorita' di p.s. possa tramutarsi in arbitrio perche' il provvedimento relativo non sfugge ai rimedi giurisdizionali che impediscono l'esercizio di quella facolta' fuori dei casi che attengono ai fini che la polizia e' autorizzata a perseguire, e in maniera non conforme al decoro e alla dignita' del cittadino.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nel primo comma dell'art. 15 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in relazione all'art. 13 della Costituzione. Alla base della legittimita' della norma impugnata c'e', infatti, il dovere del cittadino di collaborare con l'autorita' di polizia per la prevenzione e la repressione dei reati, per la sicurezza e la pubblica tranquillita': dovere che, ove occorresse, trova la sua fonte nell'art. 23 della Costituzione, che consente di imporre prestazioni personali e patrimoniali in base alla legge. Ne' si puo' dire che la facolta' riconosciuta all'autorita' di p.s. possa tramutarsi in arbitrio perche' il provvedimento relativo non sfugge ai rimedi giurisdizionali che impediscono l'esercizio di quella facolta' fuori dei casi che attengono ai fini che la polizia e' autorizzata a perseguire, e in maniera non conforme al decoro e alla dignita' del cittadino.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte