Sentenza 53/1967 (ECLI:IT:COST:1967:53)
Massima numero 4595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
12/04/1967; Decisione del
12/04/1967
Deposito del 24/04/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4596
Titolo
SENT. 53/67 A. DIFESA DELLA PATRIA - CONTENUTO DEL RELATIVO DOVERE - RAPPORTI CON L'OBBLIGO DI PRESTARE SERVIZIO MILITARE - OBBLIGO DEL SERVIZIO MILITARE A CARICO DI CHI ABBIA PERDUTA LA CITTADINANZA ITALIANA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 53/67 A. DIFESA DELLA PATRIA - CONTENUTO DEL RELATIVO DOVERE - RAPPORTI CON L'OBBLIGO DI PRESTARE SERVIZIO MILITARE - OBBLIGO DEL SERVIZIO MILITARE A CARICO DI CHI ABBIA PERDUTA LA CITTADINANZA ITALIANA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il primo comma dell'art. 52 della Costituzione, nel proclamare che la difesa della Patria e' sacro dovere del cittadino, fa un'affermazione di altissimo significato morale e giuridico, che colloca quel dovere al di sopra di tutti gli altri e ne esclude la soppressione per mezzo di una legge. In quanto "sacro" detto dovere si collega intimamente ed indissolubilmente all'appartenenza alla comunita' nazionale, identificata nella Repubblica italiana (e percio' alla cittadinanza), in modo da trascendere e superare l'obbligo del servizio militare, che rispetto ad esso ha una propria autonomia concettuale ed istituzionale e che, contemplato nel secondo comma dello stesso articolo, limitatamente a quanto attiene alla sua obbligatorieta' "nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, non e' tale da poter essere imposto, appunto, con una legge, quando non siano violati altri precetti costituzionali, anche a soggetti non cittadini italiani, in vista di interessi che il legislatore consideri meritevoli di tutela. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, secondo comma, legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e dell'art. 1, lett. b, d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (in base ai quali, in taluni casi da essi considerati, persone che abbiano perduto la cittadinanza italiana sono nondimeno tenuti a prestare il servizio militare), in riferimento all'art. 52 della Costituzione.
Il primo comma dell'art. 52 della Costituzione, nel proclamare che la difesa della Patria e' sacro dovere del cittadino, fa un'affermazione di altissimo significato morale e giuridico, che colloca quel dovere al di sopra di tutti gli altri e ne esclude la soppressione per mezzo di una legge. In quanto "sacro" detto dovere si collega intimamente ed indissolubilmente all'appartenenza alla comunita' nazionale, identificata nella Repubblica italiana (e percio' alla cittadinanza), in modo da trascendere e superare l'obbligo del servizio militare, che rispetto ad esso ha una propria autonomia concettuale ed istituzionale e che, contemplato nel secondo comma dello stesso articolo, limitatamente a quanto attiene alla sua obbligatorieta' "nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, non e' tale da poter essere imposto, appunto, con una legge, quando non siano violati altri precetti costituzionali, anche a soggetti non cittadini italiani, in vista di interessi che il legislatore consideri meritevoli di tutela. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 8, secondo comma, legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, e dell'art. 1, lett. b, d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (in base ai quali, in taluni casi da essi considerati, persone che abbiano perduto la cittadinanza italiana sono nondimeno tenuti a prestare il servizio militare), in riferimento all'art. 52 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte