Sentenza 54/1967 (ECLI:IT:COST:1967:54)
Massima numero 4597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  27/04/1967;  Decisione del  27/04/1967
Deposito del 05/05/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 54/67. LAVORO CONTRATTI COLLETTIVI - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1032, ART. 30 CONTRATTO COLLETTIVO 24 LUGLIO 1959 - TERMINE DI 15 GIORNI PER LA CORRESPONSIONE DEL SALDO DI PAGA - SANZIONE PENALE PER L'INOSSERVANZA DEL TERMINE - VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA DELEGA - ESCLUSIONE.

Testo
La norma contenuta nell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, reso obbligatorio erga omnes dall'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 non eccede dai limiti della delega nella parte in cui dispone che la corresponsione del saldo della paga deve essere effettuata non oltre 15 giorni dalla scadenza del periodo cui la paga si riferisce. Rientra, d'altro canto, nel potere del legislatore di rafforzare le garanzie a favore della parte piu' debole e bisognosa, introducendo accanto all'azione civile la previsione di una sanzione penale, piu' pronta ed efficace.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte