Sentenza 55/1967 (ECLI:IT:COST:1967:55)
Massima numero 4598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
27/04/1967; Decisione del
27/04/1967
Deposito del 05/05/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 55/67. ASSISTENZA E PREVIDENZA - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 322 - NON HA CONTENUTO INNOVATIVO - NON VIOLA L'ART. 81 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 55/67. ASSISTENZA E PREVIDENZA - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 322 - NON HA CONTENUTO INNOVATIVO - NON VIOLA L'ART. 81 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza) non ha un contenuto innovativo rispetto alle precedenti leggi di spesa, ma si limita a dare una particolare regolamentazione, rientrante nella gestione della previdenza sociale e nelle previsioni economiche finanziarie della stessa. Non e' pertanto in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
La legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza) non ha un contenuto innovativo rispetto alle precedenti leggi di spesa, ma si limita a dare una particolare regolamentazione, rientrante nella gestione della previdenza sociale e nelle previsioni economiche finanziarie della stessa. Non e' pertanto in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte