Sentenza 56/1967 (ECLI:IT:COST:1967:56)
Massima numero 4599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  27/04/1967;  Decisione del  27/04/1967
Deposito del 05/05/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 56/67. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - GIUDICE NATURALE - NOZIONE - CONTENUTO E LIMITI DEL PRINCIPIO. (COST., ART. 25). ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CIRCOSCRIZIONE GIUDIZIARIA - MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI - APPLICAZIONE AI PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO - D.P.R. N. 2105 DEL 1963, ART. 9 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.

Testo
Il principio dell'immutabilita' del giudice naturale (art. 25, comma primo, Cost.) e' violato quando il giudice viene designato a posteriori, in relazione ad una determinata controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali o attraverso atti di altri soggetti, cui la legge attribuisca tale potere al di la' dei limiti che la riserva impone. Il principio e' invece rispettato quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente. Non e' fondata - in riferimento all'art. 25, primo co., Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 D.P.R. 31 dicembre 1963 n. 2105, contenente una norma transitoria per l'applicazione ai procedimenti penali non ancora definiti del provvedimento con cui un comune viene sottratto ad un mandamento ed aggregato ad altro mandamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte