Sentenza 57/1967 (ECLI:IT:COST:1967:57)
Massima numero 4600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  27/04/1967;  Decisione del  27/04/1967
Deposito del 05/05/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4601  4602


Titolo
SENT. 57/67 A. REGIONE SICILIANA - CANTIERI DI LAVORO - ART. 1 DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1966 RECANTE "MODIFICHE ALLA LEGGE 25 GIUGNO 1965, N. 16 CONCERNENTE PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA PER FRONTEGGIARE PUBBLICHE CALAMITA'" - CORRESPONSIONE AI LAVORATORI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DAI VIGENTI CONTRATTI NAZIONALI E PROVINCIALI PER LA CATEGORIA EDILIZIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - SOSTITUZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA CON ALTRA NORMA (ART. 1 DIS. LEGGE REG. 21 DICEMBRE 1966) PURE IMPUGNATO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE NEI RIGUARDI DELLA PRIMA LEGGE.

Testo
Va dichiarata cessata la materia del contendere nei riguardi della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 luglio 1966 ed impugnata con ricorso del Commissario dello Stato del 28 luglio 1966, dato che la norma censurata (art. 1, terzo comma) che assicurava ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro il "trattamento economico previsto dai vigenti contratti nazionali e provinciali per la categoria edilizia" e' stata poi sostituita con l'art. 1 della successiva legge regionale approvata il 21 dicembre 1966 che ha pure formato oggetto di impugnazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte