Sentenza 57/1967 (ECLI:IT:COST:1967:57)
Massima numero 4601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
27/04/1967; Decisione del
27/04/1967
Deposito del 05/05/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 57/67 B. REGIONE SICILIANA - CANTIERI DI LAVORO - DISEGNO DI LEGGE REG. 21 DICEMBRE 1966 - MISURA DELLA RETRIBUZIONE ATTRIBUITA AI LAVORATORI AVVIATI AI CANTIERI DI LAVORO - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 17, LETT. F STATUTO SICILIANO E 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - TRATTASI DI TRATTAMENTO ECONOMICO TEMPORANEO E PIU' FAVOREVOLE RISERVATO A SPECIALI CANTIERI COSTITUITI IN VIA ECCEZIONALE E TEMPORANEA PER SODDISFARE ALLE PARTICOLARI CONDIZIONI DI ALCUNI COMUNI DELL'ISOLA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (STATUTO SPEC., ART. 17, LETT. F; COSTITUZIONE, ART. 3; DIS. DI LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 1966).
SENT. 57/67 B. REGIONE SICILIANA - CANTIERI DI LAVORO - DISEGNO DI LEGGE REG. 21 DICEMBRE 1966 - MISURA DELLA RETRIBUZIONE ATTRIBUITA AI LAVORATORI AVVIATI AI CANTIERI DI LAVORO - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 17, LETT. F STATUTO SICILIANO E 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - TRATTASI DI TRATTAMENTO ECONOMICO TEMPORANEO E PIU' FAVOREVOLE RISERVATO A SPECIALI CANTIERI COSTITUITI IN VIA ECCEZIONALE E TEMPORANEA PER SODDISFARE ALLE PARTICOLARI CONDIZIONI DI ALCUNI COMUNI DELL'ISOLA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (STATUTO SPEC., ART. 17, LETT. F; COSTITUZIONE, ART. 3; DIS. DI LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 1966).
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 17 lett. f dello Statuto spec. reg. sic. e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 dicembre 1966 che attribuisce ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro un assegno di . 1500 giornaliere, legge censurata sui rilievi che, essendo l'assegno di entita' tale da assicurare un trattamento economico uguale a quello degli operai dipendenti dalle imprese edili, comporterebbe sia la alterazione della forma assistenziale e funzione sociale che nel sistema normativo nazionale assolvono i cantieri scuola, sia una ingiustificata sperequazione di trattamento fra questi lavoratori e quelli avviati in altri cantieri della stessa Sicilia e del restante territorio dello Stato. Non e' esatto che l'assegno equivalga alla paga giornaliera degli operai edili ma e' vero, per contro, che esso conserva carattere assistenziale. La disposizione non riguarda i comuni cantieri scuola della Sicilia, ma cantieri "straordinari" sorti nel quadro delle provvidenze disposte per l'urgente necessita' di venire incontro alle esigenze di alcuni Comuni delle Provincie di Catania e Ragusa colpiti dal nubifragio del 31 ottobre 1964, per un periodo di tempo ben determinato (due anni) con trattamento piu' favorevole rispetto a quello previsto dalle norme regionali in materia di avviamento al lavoro ed assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (leggi regionali sic. 18 aprile 1951, n. 25 e 18 marzo 1959, n. 7), analogamente, del resto, a quanto disposto dal legislatore nazionale in occasione delle alluvioni dell'autunno 1966 (artt. 59 e 60 del D.L. 18 novembre 1966, n. 976). Il legislatore regionale non ha quindi valicato i limiti dei principi ed interessi cui e' informata la legislazione statale in materia, ma ha solo inteso concedere un trattamento piu' favorevole a speciali cantieri, istituiti in via eccezionale e temporanea per soddisfare alle particolari condizioni nelle quali si erano venuti a trovare alcuni Comuni dell'Isola.
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 17 lett. f dello Statuto spec. reg. sic. e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 dicembre 1966 che attribuisce ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro un assegno di . 1500 giornaliere, legge censurata sui rilievi che, essendo l'assegno di entita' tale da assicurare un trattamento economico uguale a quello degli operai dipendenti dalle imprese edili, comporterebbe sia la alterazione della forma assistenziale e funzione sociale che nel sistema normativo nazionale assolvono i cantieri scuola, sia una ingiustificata sperequazione di trattamento fra questi lavoratori e quelli avviati in altri cantieri della stessa Sicilia e del restante territorio dello Stato. Non e' esatto che l'assegno equivalga alla paga giornaliera degli operai edili ma e' vero, per contro, che esso conserva carattere assistenziale. La disposizione non riguarda i comuni cantieri scuola della Sicilia, ma cantieri "straordinari" sorti nel quadro delle provvidenze disposte per l'urgente necessita' di venire incontro alle esigenze di alcuni Comuni delle Provincie di Catania e Ragusa colpiti dal nubifragio del 31 ottobre 1964, per un periodo di tempo ben determinato (due anni) con trattamento piu' favorevole rispetto a quello previsto dalle norme regionali in materia di avviamento al lavoro ed assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (leggi regionali sic. 18 aprile 1951, n. 25 e 18 marzo 1959, n. 7), analogamente, del resto, a quanto disposto dal legislatore nazionale in occasione delle alluvioni dell'autunno 1966 (artt. 59 e 60 del D.L. 18 novembre 1966, n. 976). Il legislatore regionale non ha quindi valicato i limiti dei principi ed interessi cui e' informata la legislazione statale in materia, ma ha solo inteso concedere un trattamento piu' favorevole a speciali cantieri, istituiti in via eccezionale e temporanea per soddisfare alle particolari condizioni nelle quali si erano venuti a trovare alcuni Comuni dell'Isola.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte