Sentenza 57/1967 (ECLI:IT:COST:1967:57)
Massima numero 4602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
27/04/1967; Decisione del
27/04/1967
Deposito del 05/05/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 57/67 C. PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INTERPRETAZIONE - COSTITUZIONE, ARTICOLO 3.
SENT. 57/67 C. PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INTERPRETAZIONE - COSTITUZIONE, ARTICOLO 3.
Testo
Il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, consente al legislatore ordinario di dettare norme differenziate per disciplinare situazioni ritenute obbiettivamente e ragionevolmente diverse.
Il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, consente al legislatore ordinario di dettare norme differenziate per disciplinare situazioni ritenute obbiettivamente e ragionevolmente diverse.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte