Sentenza 57/1967 (ECLI:IT:COST:1967:57)
Massima numero 4602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  27/04/1967;  Decisione del  27/04/1967
Deposito del 05/05/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4600  4601


Titolo
SENT. 57/67 C. PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INTERPRETAZIONE - COSTITUZIONE, ARTICOLO 3.

Testo
Il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, consente al legislatore ordinario di dettare norme differenziate per disciplinare situazioni ritenute obbiettivamente e ragionevolmente diverse.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte