Sentenza 56/2020 (ECLI:IT:COST:2020:56)
Massima numero 42168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  26/02/2020;  Decisione del  26/02/2020
Deposito del 26/03/2020; Pubblicazione in G. U. 01/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  42159  42160  42161  42162  42163  42164  42165  42166  42167  42169  42170  42171  42172  42173


Titolo
Trasporto pubblico - Trasporto locale non di linea (in particolare, noleggio con conducente: NCC) - Deroghe parziali a favore delle sole Regione Siciliana e Regione autonoma Sardegna - Disciplina del servizio - Modalità e limiti, anche in via transitoria - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, della tutela dell'ambiente, dell'iniziativa economica privata, nonché dei principi comunitari in materia di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di concorrenza - Difetto di motivazione sulla ridondanza sulle attribuzioni regionali - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla ridondanza delle lamentate violazioni sulle competenze regionali, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 49, 56 e da 101 a 109 del TFUE, degli artt. 10-bis, commi 1, lett. a), b), e) e f), 6, 8 e 9 del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, che, in materia di disciplina del servizio con conducente (NCC), rispettivamente dettano deroghe per la sola Regione Siciliana e quella autonoma della Sardegna quanto alla validità dell'autorizzazione al servizio sull'intero territorio, disciplinano la possibilità per i conducenti di non fare rientro in rimessa al termine del primo servizio, sospendono il rilascio di nuove autorizzazioni fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale solo per il servizio di NCC e prevedono che le prenotazioni del servizio di NCC siano effettuate presso la rimessa o la sede anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. La ricorrente, pur sollevando censure in riferimento a parametri costituzionali diversi da quelli attinenti al riparto delle attribuzioni fra Stato e Regioni, omette di indicare le ragioni per le quali tali pretese violazioni ridonderebbero sulle sue attribuzioni. Il generico riferimento - operato in via preliminare alla trattazione delle varie censure - ad altre attribuzioni regionali, non meglio specificate, ma evidentemente diverse da quelle relative alla materia dei trasporti pubblici locali, e al riverbero della lamentata violazione sul riparto di competenza fra Stato e Regioni, non costituisce all'evidenza un'adeguata motivazione della lamentata lesione indiretta. Né vale a integrarla il cenno al fatto che sarebbe indubitabile che dette violazioni ridondino in negativo sulla possibilità per le Regioni di legiferare in materia.

Per costante giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali e le stesse Regioni motivino sufficientemente in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione. L'esigenza di evitare un'ingiustificata espansione dei vizi censurabili dalle Regioni nel giudizio in via d'azione e, quindi, la trasformazione della natura di tale rimedio giurisdizionale, obbliga le Regioni stesse a dare conto, in maniera puntuale e dettagliata, della effettiva sussistenza e della portata del "condizionamento" prodotto dalla norma statale impugnata. Il vizio in ridondanza deve, infatti, essere illustrato in modo da soddisfare un duplice requisito: per un verso, non deve risultare generico, e quindi difettare dell'indicazione delle competenze asseritamente violate; per un altro, non deve essere apodittico, e deve dunque essere adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza, nel caso oggetto di giudizio, di un titolo di competenza regionale rispetto all'oggetto regolato dalla legge statale. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2019, n. 151 del 2017, n. 147 del 2016, n. 29 del 2016, n. 251 del 2015, n. 218 del 2015 e n. 89 del 2015).

Le lacune motivazionali del ricorso non possono essere colmate dalla memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza. (Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017, n. 202 del 2016 e n. 286 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  14/12/2018  n. 135  art. 10  co. 1

decreto-legge  14/12/2018  n. 135  art. 10  co. 1

decreto-legge  14/12/2018  n. 135  art. 10  co. 1

decreto-legge  14/12/2018  n. 135  art. 10  co. 1

decreto-legge  14/12/2018  n. 135  art. 10  co. 6

decreto-legge  14/12/2018  n. 135  art. 10  co. 8

decreto-legge  14/12/2018  n. 135  art. 10  co. 9

legge  11/02/2019  n. 12  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 49  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 56  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 101  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 102  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 103  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 104  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 105  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 106  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 107  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 108  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 109