Trasporto pubblico - Trasporto locale non di linea (in particolare, noleggio con conducente: NCC) - Deroghe parziali a favore delle sole Regione Siciliana e Regione autonoma Sardegna - Disciplina del servizio - Modalità e limiti, anche in via transitoria - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, della tutela dell'ambiente, dell'iniziativa economica privata, nonché dei principi comunitari in materia di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi e di concorrenza - Difetto di motivazione sulla ridondanza sulle attribuzioni regionali - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla ridondanza delle lamentate violazioni sulle competenze regionali, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 49, 56 e da 101 a 109 del TFUE, degli artt. 10-bis, commi 1, lett. a), b), e) e f), 6, 8 e 9 del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, che, in materia di disciplina del servizio con conducente (NCC), rispettivamente dettano deroghe per la sola Regione Siciliana e quella autonoma della Sardegna quanto alla validità dell'autorizzazione al servizio sull'intero territorio, disciplinano la possibilità per i conducenti di non fare rientro in rimessa al termine del primo servizio, sospendono il rilascio di nuove autorizzazioni fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale solo per il servizio di NCC e prevedono che le prenotazioni del servizio di NCC siano effettuate presso la rimessa o la sede anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. La ricorrente, pur sollevando censure in riferimento a parametri costituzionali diversi da quelli attinenti al riparto delle attribuzioni fra Stato e Regioni, omette di indicare le ragioni per le quali tali pretese violazioni ridonderebbero sulle sue attribuzioni. Il generico riferimento - operato in via preliminare alla trattazione delle varie censure - ad altre attribuzioni regionali, non meglio specificate, ma evidentemente diverse da quelle relative alla materia dei trasporti pubblici locali, e al riverbero della lamentata violazione sul riparto di competenza fra Stato e Regioni, non costituisce all'evidenza un'adeguata motivazione della lamentata lesione indiretta. Né vale a integrarla il cenno al fatto che sarebbe indubitabile che dette violazioni ridondino in negativo sulla possibilità per le Regioni di legiferare in materia.
Per costante giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali e le stesse Regioni motivino sufficientemente in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione. L'esigenza di evitare un'ingiustificata espansione dei vizi censurabili dalle Regioni nel giudizio in via d'azione e, quindi, la trasformazione della natura di tale rimedio giurisdizionale, obbliga le Regioni stesse a dare conto, in maniera puntuale e dettagliata, della effettiva sussistenza e della portata del "condizionamento" prodotto dalla norma statale impugnata. Il vizio in ridondanza deve, infatti, essere illustrato in modo da soddisfare un duplice requisito: per un verso, non deve risultare generico, e quindi difettare dell'indicazione delle competenze asseritamente violate; per un altro, non deve essere apodittico, e deve dunque essere adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza, nel caso oggetto di giudizio, di un titolo di competenza regionale rispetto all'oggetto regolato dalla legge statale. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2019, n. 151 del 2017, n. 147 del 2016, n. 29 del 2016, n. 251 del 2015, n. 218 del 2015 e n. 89 del 2015).
Le lacune motivazionali del ricorso non possono essere colmate dalla memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza. (Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017, n. 202 del 2016 e n. 286 del 2004).