Sentenza 58/1967 (ECLI:IT:COST:1967:58)
Massima numero 4603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  27/04/1967;  Decisione del  27/04/1967
Deposito del 05/05/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4604  4605


Titolo
SENT. 58/67 A. EGUAGLIANZA - AZIONE DI RICONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' NATURALE - INCOSTITUZIONALITA' DELLA NORMA CHE LIMITA I CASI IN CUI TALE AZIONE POTEVA ESSERE ESPERITA DAI NATI ANTERIORMENTE AL 1 LUGLIO 1939 - CONSEGUENZE DEL TERMINE DI DECADENZA DELL'AZIONE - INSUSSISTENZA DI UNA INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE A DANNO DEI NATI ANTERIORMENTE AL 1 LUGLIO 1939.

Testo
Non e' esatto che per effetto del termine di cui all'art. 271 del codice civile e dell'eliminazione della norma che limitava i casi in cui i nati anteriormente al 1 luglio 1939 potevano esperire l'azione di riconoscimento della paternita' naturale (conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1963, che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 123 delle disp. att. cod. civ.) si sia determinata una ingiustificata discriminazione fra i nati anteriormente al 1 luglio 1939 e quelli nati successivamente: fin dall'entrata in vigore della Costituzione, infatti, anche i i primi potevano promuovere tale azione neglu stessi casi, stante l'incostituzionalita' della norma ostativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte