Sentenza 58/1967 (ECLI:IT:COST:1967:58)
Massima numero 4604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  27/04/1967;  Decisione del  27/04/1967
Deposito del 05/05/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4603  4605


Titolo
SENT. 58/67 B. FILIAZIONE NATURALE - RICERCA DELLA PATERNITA' - NORMA CHE STABILISCE UN TERMINE DI DECADENZA PER LA RELATIVA AZIONE - CONGRUITA' DEL TERMINE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.

Testo
Se non e' contestabile che l'art. 30, ultimo comma, della Costituzione ha inteso innovare alla precedente normazione in materia di riconoscimento della paternita' naturale nel senso di meglio assicurare la tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio, e correlativamente di estendere i casi di ricerca della paternita', e' altresi' indubbio che la portata di tale norma si arresta al punto in cui la protezione della prole naturale si palesi incompatibile con i diritti della famiglia legittima. Pertanto, l'apposizione di un termine come quello stabilito dall'art. 271, cod. civ., entro il quale sia da esperire l'azione di riconoscimento, non puo' ritenersi sottratta al potere conferito al legislatore dallo stesso ultimo comma dell'articolo citato di determinare i limiti entro cui contenere la ricerca della paternita'. Cio' anche in considerazione del fatto che il termine previsto dalla norma impugnata non appare incongruo per quanto riguarda la sua misura. E' conseguentemente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 271 cod. civ., per violazione degli artt. 3 e 30 Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte