Sentenza 58/1967 (ECLI:IT:COST:1967:58)
Massima numero 4605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
27/04/1967; Decisione del
27/04/1967
Deposito del 05/05/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 58/67 C. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI DI ACCOGLIMENTO - EFFETTI.
SENT. 58/67 C. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI DI ACCOGLIMENTO - EFFETTI.
Testo
La sentenza n. 7 del 1963, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 123, primo e secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, nulla ha statuito circa la decorrenza del termine di decadenza dell'azione di riconoscimento della paternita' da parte dei nati prima del 1 luglio 1939. La questione relativa alla decorrenza di tale termine deve essere percio' decisa dal giudice del merito, alla luce dei principi che la Corte costituzionale ha avuto piu' volte occasione di enunciare per quanto attiene agli effetti delle proprie pronuncie di accoglimento. Questi effetti non sono paragonabili a quelli dello jus superveniens, poiche' la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale inficia fin dall'origine (o fin dalla emanazione della Costituzione per le leggi a questa anteriori) la disposizione impugnata. Pertanto le pronuncie stesse fanno sorgere l'obbligo per i giudici avanti ai quali si invocano le norme di legge dichiarate illegittime di non applicarle, a meno che i rapporti cui esse si riferiscono debbano ritenersi ormai esauriti in modo definitivo ed irrevocabile, e conseguentemente non piu' suscettibili di alcuna azione o rimedio, secondo i principi invocabili in materia.
La sentenza n. 7 del 1963, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 123, primo e secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, nulla ha statuito circa la decorrenza del termine di decadenza dell'azione di riconoscimento della paternita' da parte dei nati prima del 1 luglio 1939. La questione relativa alla decorrenza di tale termine deve essere percio' decisa dal giudice del merito, alla luce dei principi che la Corte costituzionale ha avuto piu' volte occasione di enunciare per quanto attiene agli effetti delle proprie pronuncie di accoglimento. Questi effetti non sono paragonabili a quelli dello jus superveniens, poiche' la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale inficia fin dall'origine (o fin dalla emanazione della Costituzione per le leggi a questa anteriori) la disposizione impugnata. Pertanto le pronuncie stesse fanno sorgere l'obbligo per i giudici avanti ai quali si invocano le norme di legge dichiarate illegittime di non applicarle, a meno che i rapporti cui esse si riferiscono debbano ritenersi ormai esauriti in modo definitivo ed irrevocabile, e conseguentemente non piu' suscettibili di alcuna azione o rimedio, secondo i principi invocabili in materia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte