Sentenza 59/1967 (ECLI:IT:COST:1967:59)
Massima numero 4606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  27/04/1967;  Decisione del  27/04/1967
Deposito del 05/05/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4607


Titolo
SENT. 59/67 A. AUTOVEICOLI - PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE FORZATA - R.D.L. 15 MARZO 1927, N. 436, ART. 7, QUARTO COMMA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - NECESSITA' DI PROVA DOCUMENTALE DEL PAGAMENTO DEL DEBITO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma dell'art. 7, quarto comma, r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, non contrasta con il principio costituzionale di eguaglianza. Il procedimento e' informato ad esigenze di rapidita' e l'onere del pagamento preventivo tende ad escludere che l'opposizione sia un pretesto per ritardare il versamento del prezzo del bene acquistato. Benche' dopo il decreto di sequestro non vi sia ancora l'accertamento definitivo dell'obbligo, tuttavia l'atto scritto, la registrazione del privilegio e la presenza del veicolo sono indici di fondatezza della pretesa avanzata dal venditore precedente; percio', pur non potendosi escludere una responsabilita' del venditore per vizi occulti, non e' irragionevole ne' ingiusta una legge che, esigendo il pagamento preventivo, non distingue fra abbienti e non abbienti, esigendo da costoro una prestazione cui si erano visibilmente impegnati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte