Sentenza 59/1967 (ECLI:IT:COST:1967:59)
Massima numero 4607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  27/04/1967;  Decisione del  27/04/1967
Deposito del 05/05/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4606


Titolo
SENT. 59/67 B. AUTOVEICOLI - PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE FORZATA - R.D.L. 15 MARZO 1927, N. 436, ART. 7, QUARTO COMMA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - NECESSITA' DI PROVA DOCUMENTALE DEL PAGAMENTO DEL DEBITO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma dell'art. 7, comma quarto, r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, non contrasta con l'art. 24 Cost., rendendo illusorio, a somiglianza di quanto accadeva con il solve et repete, il diritto di difesa. Ed invero la sospensione del procedimento non si presenta quale effetto tipico e necessario dell'opposizione. L'opposizione compie il suo corso, indipendentemente dalla sospensione degli atti esecutivi e non occorre alcun pagamento preventivo perche' le ragioni dell'opponente siano vagliate dal giudice. Il diritto di difesa deve potersi esercitare anche nella fase esecutiva, ma cio' non significa che il procedimento esecutivo debba arrestarsi dinanzi ad una qualsiasi opposizione. Quando chi procede e' forte di titoli o di documenti di immediata efficacia, anche a lui puo' essere dovuta una qualche garanzia per la sospensione degli atti, garanzia che nel procedimento su autoveicoli e' rappresentata appunto dal preventivo pagamento delle rate pregresse, che costituisce anche un freno alle opposizioni avventate di chi ha una posizione processuale decisamente compromessa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte