Sentenza 60/1967 (ECLI:IT:COST:1967:60)
Massima numero 4609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
27/04/1967; Decisione del
27/04/1967
Deposito del 05/05/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 60/67 B. PROCEDIMENTO CIVILE - CUSTODE DI MOBILI PIGNORATI - COMPENSO - FACOLTATIVITA' - GIUSTIFICAZIONE.
SENT. 60/67 B. PROCEDIMENTO CIVILE - CUSTODE DI MOBILI PIGNORATI - COMPENSO - FACOLTATIVITA' - GIUSTIFICAZIONE.
Testo
Il principio della facoltativita' del compenso al custode, dei mobili pignorati di cui all'art. 522 C.P.C. attribuibile in base alla valutazione discrezionale dell'Ufficiale giudiziario procedente, e' giustificata dalla mancanza, nella maggior parte dei casi, di alcun apprezzabile onere per i custodi e dall'esigenza di arginare le pretese dei custodi di professione. Inoltre l'incarico e' subordinato all'accettazione del designato il quale, in ogni caso, puo' anche rinunciare validamente al compenso.
Il principio della facoltativita' del compenso al custode, dei mobili pignorati di cui all'art. 522 C.P.C. attribuibile in base alla valutazione discrezionale dell'Ufficiale giudiziario procedente, e' giustificata dalla mancanza, nella maggior parte dei casi, di alcun apprezzabile onere per i custodi e dall'esigenza di arginare le pretese dei custodi di professione. Inoltre l'incarico e' subordinato all'accettazione del designato il quale, in ogni caso, puo' anche rinunciare validamente al compenso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte