Sentenza 61/1967 (ECLI:IT:COST:1967:61)
Massima numero 4611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
18/05/1967; Decisione del
18/05/1967
Deposito del 24/05/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 61/67 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO DAVANTI AL PRETORE - CODICE PROCEDURA PENALE, ART. 505 - NON VIOLA GLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, 102, PRIMO COMMA, 107, PRIMO E QUARTO COMMA, E 112 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 61/67 A. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO DAVANTI AL PRETORE - CODICE PROCEDURA PENALE, ART. 505 - NON VIOLA GLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, 102, PRIMO COMMA, 107, PRIMO E QUARTO COMMA, E 112 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' del tutto priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 505 del codice di procedura penale, che disciplina il giudizio direttissimo davanti al pretore attribuendo a quest'organo i poteri conferiti al pubblico ministero ed al giudice, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, primo e quarto comma, e 112 della Costituzione.
E' del tutto priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 505 del codice di procedura penale, che disciplina il giudizio direttissimo davanti al pretore attribuendo a quest'organo i poteri conferiti al pubblico ministero ed al giudice, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, primo e quarto comma, e 112 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte