Sentenza 61/1967 (ECLI:IT:COST:1967:61)
Massima numero 4612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
18/05/1967; Decisione del
18/05/1967
Deposito del 24/05/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 61/67 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - CODICE PROCEDURA PENALE, ARTT. 74, 398, NELLE PARTI IN CUI CONFERISCONO AL PRETORE L'AZIONE PENALE, DI ISTRUIRE IL RELATIVO PROCESSO E DI PRONUNZIARSI IN SEDE ISTRUTTORIA - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMIA PROCESSUALE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, 102, PRIMO COMMA, 107, PRIMO E QUARTO COMMA, E 112 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 61/67 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - CODICE PROCEDURA PENALE, ARTT. 74, 398, NELLE PARTI IN CUI CONFERISCONO AL PRETORE L'AZIONE PENALE, DI ISTRUIRE IL RELATIVO PROCESSO E DI PRONUNZIARSI IN SEDE ISTRUTTORIA - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMIA PROCESSUALE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, 102, PRIMO COMMA, 107, PRIMO E QUARTO COMMA, E 112 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le funzioni miste che la legge assegna al pretore nel processo penale, conferendogli la potesta', oltre che di procedere al giudizio per i reati di sua competenza, di promuovere l'azione penale e di compiere, quando occorrano, atti istruttori, non contengono elemento alcuno di contrasto con gli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, primo e quarto comma, e 112 della Costituzione, in quanto anche per il pretore rimane fermo il principio che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, mentre non e' dubbio che egli sia magistrato ordinario che esercita le sue funzioni secondo le norme dell'ordinamento giudiziario e che gli spetti, come gli altri giudici, la garanzia della inamovibilita. E' del tutto priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale di cui agli artt. 74 e 398 del codice di procedura penale, nelle parti in cui conferiscono al pretore il potere di esercitare l'azione penale, di istruire il relativo processo e di pronunziarsi in sede istruttoria sull'azione penale dallo stesso promossa, sollevata in riferimento agli articoli citati della Costituzione.
Le funzioni miste che la legge assegna al pretore nel processo penale, conferendogli la potesta', oltre che di procedere al giudizio per i reati di sua competenza, di promuovere l'azione penale e di compiere, quando occorrano, atti istruttori, non contengono elemento alcuno di contrasto con gli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, 107, primo e quarto comma, e 112 della Costituzione, in quanto anche per il pretore rimane fermo il principio che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, mentre non e' dubbio che egli sia magistrato ordinario che esercita le sue funzioni secondo le norme dell'ordinamento giudiziario e che gli spetti, come gli altri giudici, la garanzia della inamovibilita. E' del tutto priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale di cui agli artt. 74 e 398 del codice di procedura penale, nelle parti in cui conferiscono al pretore il potere di esercitare l'azione penale, di istruire il relativo processo e di pronunziarsi in sede istruttoria sull'azione penale dallo stesso promossa, sollevata in riferimento agli articoli citati della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 1
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 107
co. 1
Costituzione
art. 107
co. 4
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte