Sentenza 56/2020 (ECLI:IT:COST:2020:56)
Massima numero 42169
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
26/02/2020; Decisione del
26/02/2020
Deposito del 26/03/2020; Pubblicazione in G. U. 01/04/2020
Titolo
Trasporto pubblico - Trasporto locale non di linea (in particolare, noleggio con conducente: NCC) - Disciplina della fermata su suolo pubblico - Abrogazione di nome precedenti - Prevista disciplina, attraverso d.P.C.m., dell'attività svolta con piattaforme tecnologiche - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata violazione della competenza regionale residuale in materia di trasporto pubblico locale e dei limiti all'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Difetto di adeguata motivazione - Inammissibilità della questione.
Trasporto pubblico - Trasporto locale non di linea (in particolare, noleggio con conducente: NCC) - Disciplina della fermata su suolo pubblico - Abrogazione di nome precedenti - Prevista disciplina, attraverso d.P.C.m., dell'attività svolta con piattaforme tecnologiche - Ricorso della Regione Calabria - Lamentata violazione della competenza regionale residuale in materia di trasporto pubblico locale e dei limiti all'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Difetto di adeguata motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di adeguata motivazione, la questione di illegittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. e), e quarto, Cost., degli artt. 10-bis, commi 1, lett. f) - nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-ter all'art. 11 della legge n. 21 del 1992 -, 7 e 8 del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, che prevedono, rispettivamente, che sia consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio, l'abrogazione della sospensione dell'efficacia dell'art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 14 del 2009, e che sia disciplinata con d.P.C.m. l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione della domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea. La ricorrente non indica alcuna specifica censura a tali disposizioni, il cui contenuto non è toccato dalle ragioni dell'impugnazione.
È dichiarata inammissibile, per difetto di adeguata motivazione, la questione di illegittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. e), e quarto, Cost., degli artt. 10-bis, commi 1, lett. f) - nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-ter all'art. 11 della legge n. 21 del 1992 -, 7 e 8 del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, che prevedono, rispettivamente, che sia consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio, l'abrogazione della sospensione dell'efficacia dell'art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 14 del 2009, e che sia disciplinata con d.P.C.m. l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione della domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea. La ricorrente non indica alcuna specifica censura a tali disposizioni, il cui contenuto non è toccato dalle ragioni dell'impugnazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
14/12/2018
n. 135
art. 10
co. 1
decreto-legge
14/12/2018
n. 135
art. 10
co. 7
decreto-legge
14/12/2018
n. 135
art. 10
co. 8
legge
11/02/2019
n. 12
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte