Sentenza 61/1967 (ECLI:IT:COST:1967:61)
Massima numero 4613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
18/05/1967; Decisione del
18/05/1967
Deposito del 24/05/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 61/67 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - CODICE PROCEDURA PENALE, LIBRO TERZO, TITOLI PRIMO E SECONDO, CAPI PRIMO, SECONDO E TERZO, NELLE PARTI IN CUI CONFERISCONO AL PRETORE IL POTERE DI EMETTERE IL DECRETO DI CITAZIONE PER IL GIUDIZIO, DI DIRIGERE IL DIBATTIMENTO E DI EMETTERE SENTENZA PER I REATI PER I QUALI HA INIZIATO L'AZIONE PENALE - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 61/67 C. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - CODICE PROCEDURA PENALE, LIBRO TERZO, TITOLI PRIMO E SECONDO, CAPI PRIMO, SECONDO E TERZO, NELLE PARTI IN CUI CONFERISCONO AL PRETORE IL POTERE DI EMETTERE IL DECRETO DI CITAZIONE PER IL GIUDIZIO, DI DIRIGERE IL DIBATTIMENTO E DI EMETTERE SENTENZA PER I REATI PER I QUALI HA INIZIATO L'AZIONE PENALE - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' del tutto priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale di cui agli articoli compresi nel libro terzo, titolo primo e secondo, capi primo, secondo e terzo, del codice di procedura penale, nella parte in cui conferiscono al pretore il potere di emettere il decreto di citazione per il giudizio, di dirigere il dibattimento e di emettere la conseguente sentenza per i reati per i quali ha iniziato l'azione penale e svolto la relativa istruttoria, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
E' del tutto priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale di cui agli articoli compresi nel libro terzo, titolo primo e secondo, capi primo, secondo e terzo, del codice di procedura penale, nella parte in cui conferiscono al pretore il potere di emettere il decreto di citazione per il giudizio, di dirigere il dibattimento e di emettere la conseguente sentenza per i reati per i quali ha iniziato l'azione penale e svolto la relativa istruttoria, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte