Sentenza 61/1967 (ECLI:IT:COST:1967:61)
Massima numero 4614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  18/05/1967;  Decisione del  18/05/1967
Deposito del 24/05/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4611  4612  4613  4615  4616


Titolo
SENT. 61/67 D. PROCESSO PENALE - OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - COSTITUZIONE, ART. 112 - NON IMPLICA IL PROMOVIMENTO ESCLUSIVO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO.

Testo
L'art. 112 della Costituzione non stabilisce che il promovimento dell'azione penale spetti esclusivamente al pubblico ministero, ma fissa il principio della obbligatorieta' dell'azione stessa ed e' evidente che questo principio debba avere, ed abbia, la sua piena attuazione anche nei procedimenti davanti al pretore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte