Sentenza 61/1967 (ECLI:IT:COST:1967:61)
Massima numero 4616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
18/05/1967; Decisione del
18/05/1967
Deposito del 24/05/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 61/67 F. PROCESSO PENALE - NORME CHE INTRODUCONO DEVIAZIONI DALLE REGOLE GENERALI IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ECONOMIA PROCESSUALE - LEGITTIMITA' PURCHE' NON LEDANO PRINCIPI COSTITUZIONALI - PROCEDIMENTO PRETORILE - CARATTERE E FINALITA' - RAZIONALITA' DELLA RELATIVA DISCIPLINA.
SENT. 61/67 F. PROCESSO PENALE - NORME CHE INTRODUCONO DEVIAZIONI DALLE REGOLE GENERALI IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ECONOMIA PROCESSUALE - LEGITTIMITA' PURCHE' NON LEDANO PRINCIPI COSTITUZIONALI - PROCEDIMENTO PRETORILE - CARATTERE E FINALITA' - RAZIONALITA' DELLA RELATIVA DISCIPLINA.
Testo
Non puo' sostenersi che sia contrastante con la Costituzione il fatto che le garanzie del pretore in quanto giudice finiscano con l'involgere il pretore anche nelle sue funzioni non giudicanti; inoltre, altri aspetti dell'ordinamento dell'ufficio del pretore, come la non ricusabilita' del giudicante che abbia compiuto anche atti istruttori, costituiscono deroghe al sistema processuale, che stabiliscono eccezioni, ma non ledono alcun principio costituzionale.
Non puo' sostenersi che sia contrastante con la Costituzione il fatto che le garanzie del pretore in quanto giudice finiscano con l'involgere il pretore anche nelle sue funzioni non giudicanti; inoltre, altri aspetti dell'ordinamento dell'ufficio del pretore, come la non ricusabilita' del giudicante che abbia compiuto anche atti istruttori, costituiscono deroghe al sistema processuale, che stabiliscono eccezioni, ma non ledono alcun principio costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte